Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di  obbligazioni
  e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
  bond 
 
  1. Gli  interessi  delle  obbligazioni  di  progetto  emesse  dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico. 
  2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti:  «e
dalle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163». 
  3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni  di  obbligazioni  e  titoli  di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo  157  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  nonche'  le  relative  eventuali
surroghe,  postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni   anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro,  ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3,  si  applicano  alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni  ai  sensi  dell'articolo
157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  )),  anche  ai
fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per  la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al  servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  157  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 157. Emissione di obbligazioni  e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto. 
              1. Al fine di realizzare una singola  infrastruttura  o
          un nuovo servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di
          progetto di cui all'art. 156 nonche' le  societa'  titolari
          di un contratto di partenariato pubblico privato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni  e
          titoli di debito, anche in deroga ai  limiti  di  cui  agli
          articoli 2412 e 2483 del codice civile,  purche'  destinati
          alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati
          come definiti ai sensi del regolamento  di  attuazione  del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58;   detti
          obbligazioni e titoli  di  debito  sono  nominativi  e  non
          possono  essere  trasferiti  a  soggetti  che   non   siano
          investitori qualificati come sopra definiti.  In  relazione
          ai  titoli  emessi  ai  sensi  del  presente  art.  non  si
          applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
          civile. 
              2. I titoli e la  relativa  documentazione  di  offerta
          devono riportare chiaramente ed  evidenziare  distintamente
          un  avvertimento  circa  l'elevato   profilo   di   rischio
          associato all'operazione. 
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario,  possono  essere  garantiti   dal   sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture di trasporto  di  gas  e
          delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  alle
          societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione  di
          infrastrutture facenti parte del Piano  di  sviluppo  della
          rete  di  trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,
          nonche' a  quelle  titolari  delle  autorizzazioni  di  cui
          all'art. 46 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente  comma,
          il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il
          Ministro dello sviluppo economico.». 
              - Si riporta il testo del comma 115, dell'art. 3  della
          legge 28  dicembre  1995,  n.  549  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
          e  dalle  societa'  di  cui  all'art.   157   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il  cui  capitale  e'
          rappresentato  da   azioni   non   negoziate   in   mercati
          regolamentati degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
          ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis,  comma  1,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          ovvero da quote, gli interessi passivi  sono  deducibili  a
          condizione che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso  di
          rendimento effettivo non sia superiore: a)  al  doppio  del
          tasso ufficiale di riferimento, per le  obbligazioni  ed  i
          titoli similari negoziati in  mercati  regolamentati  degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al citato decreto, o collocati  mediante
          offerta al pubblico ai sensi della  disciplina  vigente  al
          momento di emissione; b) al tasso ufficiale di  riferimento
          aumentato di due terzi, delle  obbligazioni  e  dei  titoli
          similari  diversi  dai  precedenti.  Qualora  il  tasso  di
          rendimento effettivo all'emissione superi i limiti  di  cui
          al periodo  precedente,  gli  interessi  passivi  eccedenti
          l'importo derivante dall'applicazione  dei  predetti  tassi
          sono indeducibili dal reddito di impresa. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  i  limiti  indicati
          nel primo periodo possono essere variati tenendo conto  dei
          tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni  e  dei
          titoli  similari   rilevati   nei   mercati   regolamentati
          italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono  rilevati
          avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla  durata
          del prestito nonche' alle garanzie prestate.». 
              - Il testo decreto del Presidente della  Repubblica  26
          aprile 1986, n. 131 recante: Approvazione del  Testo  unico
          delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n.  99,
          supplemento ordinario. 
              - Il testo del decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.
          347,  recante:   Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
          277, supplemento ordinario.